IMU 2012

Cenni normativi:

 Con il D.Lgs. 23 del 14/03/2011 (disposizioni in materia di federalismo fiscale) è stata istituita l’Imposta Municipale Propria a decorrere dall’anno 2014 che sostituisce, per la componente immobiliare, l’IRPEF e addizionali per i beni non locati e l’ICI.

 Con il D.L. n. 201 del 06/12/2011, (il così detto decreto Salva Italia) convertito con modificazione dalla Legge 23 dicembre 2011 n. 214, questa imposta è stata anticipata all’anno 2012 in via sperimentaleapportando alcune modifiche rispetto alla normativa istitutiva.

 Con il D.L. n. 16 del 02/03/2012 (disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie) convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012 n. 44 sono state inserite delle importanti novità tributarie anche in materia IMU.

 Con la circolare n. 3DF del 18/05/2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono stati forniti alcuni chiarimenti in materia IMU:

DOCUMENTI APPROVATI DALL'AMMINISTRAZIONE
Scarica la delibera



VALORE DELLE AREE EDIFICABILI PER L'ANNO 2012
Si informa che non sono stati deliberati per l'anno 2012 i valori medi convenzionali delle aree edificabili e pertanto, considerando che il mercato non ha subito rilevanti variazioni rispetto al 2011, indicativamente si può prendere a riferimento la valorizzazione 2011.


MODULISTICA

E' stato pubblicato nella G.U. n. 258 del 05/11/2012 il decreto 30/10/2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che approva il modello di dichiarazione IMU e le relative istruzioni.

E' possibile compilare, nei casi previsti, la dichiarazione IMU all'interno del calcolatore IMU on line presente in questo sito seguendo le istruzioni fornite dal programma. 

La scadenza per la presentazione della dichiarazione IMU attualmente è il 30/11/2012 ma è in corso una modifica normativa che porterebbe tale data al 04/02/2013.


SI RICORDA CHE .....

RELATIVAMENTE ALLA NUOVA I.M.U.:

  • L'IMPOSTA VA VERSATA ESCLUSIVAMENTE CON MODELLO F24. PER IL MODELLO COLLEGARSI AL SITO UFFICIALE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE O SELEZIONARE IL SEGUENTE LINK: Istruzioni e modello F24
  • SONO STATI DETERMINATI I CODICI TRIBUTO CON RISOLUZIONE N. 35/E DEL 12/04/2012. PER VERIFICARE I CODICI ANCHE DI ALTRI TRIBUTI COLLEGARSI AL SITO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATEO SELEZIONARE IL SEGUENTE LINK: Accedi al sito dell'agenzia delle entrate
  • IL VERSAMENTO RELATIVO ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZA PUO' ESSERE FATTO IN TRE RATE (18 GIUGNO, 17 SETTEMBRE E 17 DICEMBRE) DI CUI LA PRIMA E LA SECONDA IN MISURA CIASCUNA PARI AD UN TERZO DELL'IMPOSTA CALCOLATA APPLICANDO LE ALIQUOTE DISPOSTE DALLO STATO, LA TERZA A CONGUAGLIO. IN ALTERNATIVA IN DUE RATE DI CUI LA PRIMA ENTRO IL 18 GIUGNO CONTEGGIATA NELLA MISURA DEL 50% DELL'IMPOSTA CALCOLATA ED ENTRO IL 17 DICEMBRE IL SALDO A CONGUAGLIO. LA POSSIBILITA' DI DIVIDERE IL DOVUTO IN TRE RATE NON E' CONCESSA PER TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI IL CUI VERSAMENTO DEVE AVVENIRE IN DUE RATE E PRECISAMENTE IL 18/06/2012 PER L'ACCONTO ED IL 17/12/2012 PER IL SALDO.
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