IMU 2013

IL PRESENTE SITO, VISTE LE CONTINUE NOVITA' NORMATIVE, E' AGGIORNATO AL 03/12/2013.

SARA' CURA DELL'UFFICIO TRIBUTI INTEGRARLO CON LE OPPORTUNE NOTIZIE E DIRETTIVE DEL GOVERNO

ALIQUOTE

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NON HA MODIFICATO LE ALIQUOTE IMU 2013 E PERTANTO E' VALIDA LA DELIBERAZIONE DEL 2012 E PRECISAMENTE:

- abitazioni principale soggette al pagamento  4,0 per mille

- aliquota di base 7,6 per mille

Per ulteriori informazioni si prega consultare la delibera di Consiglio Comunale n. 18/2012

NOVITA'

Con il Decreto-Legge 30 novembre 2013, n.133, sono state adottate varie disposizioni urgenti in particolare in materia di IMU saldo 2013. Si riporta qui di seguito il testo del suddetto Decreto (esclusi gli allegati).

DECRETO-LEGGE 30 NOVEMBRE 2013, N. 133

Non si deve quindi pagare la seconda rata IMU per le seguenti tipologie:

a) abitazione principale (dove il soggetto passivo e il proprio nucleo familiare ha la residenza anagraficae dimora abitualmente)  e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b) abitazione principale di disabili ed anziani che hanno acquisito la residenza in istituti a seguito di ricovero permanente a condizione che non vengano date in locazione;

c) comodato d'uso: il Comune di Limena con delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 25/11/2013 ha equiparato l'abitazione data in comodato d'uso a parente di primo grado ad abitazione principale per chi è in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 124 del 28/10/2013 ed inseriti nella delibera sopra citata pubblicata nell'Albo Pretorio on Line del sito del comune di Limena dal 29/11/2013. Per usufruire di tale possibilità è necessario produrre il seguente modello entro il 31/12 interamente compilato e corredato del relativo modello ISEE (che deve essere uguale o inferiore a € 27.000,00):     dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

Per ulteriori chiarimenti si consiglia di consultare la Delibera n. 63 del 25/11/2013

d) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

e) fabbricati rurali (categoria catastale D/10 o se in altre categorie, con annotazione catastale di ruralità) di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

f) terreni agricoli (coltivati e non coltivati) posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

g) Inoltre "Per l'anno 2013 non e' dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati….."

 

Sono soggette pertanto al pagamento della seconda rata IMU scadente al 16.12.2013 le seguenti casistiche:

a) Le abitazioni principali con categoria catastale A/1 – A/8 – A/9 applicando le aliquote e detrazioni deliberate dal Comune.

b) Le pertinenze escluse dalla normativa. Era obbligato al pagamento dell'imposta già dalla rata di giugno il contribuente con più pertinenze per tipologia catastale per esempio con due C/6. La normativa IMU infatti stabilisce che sono riconosciute come pertinenze SOLO quelle classificate nelle categorie catastali C/2 - C/6 e C/7 e nella misura massima di 1 unità pertinenziale per tipo;

c) I terreni agricoli coltivati e non coltivati, per chi NON è iscritto alla previdenza agricola.

d) Tutti gli altri immobili non rientrati nelle categorie esentate

e) Le aree edificabili

 

Importante sottolineare che per i fabbricati di categoria D il codice tributo è 3925 (incasso tutto allo Stato) mentre per tutti gli altri immobili si deve usare solamente il codice tributo del comune (3914 per i terreni agricoli; 3916 per aree fabbricabili; 3918 per altri fabbricati

VALORE DELLE AREE EDIFICABILI PER L'ANNO 2013

Si informa che non sono stati deliberati per l'anno 2013 i valori medi convenzionali delle aree edificabili e pertanto, considerando che il mercato non ha subito rilevanti variazioni rispetto al 2012, indicativamente si può prendere a riferimento la valorizzazione 2012.

MODULISTICA

E' stato pubblicato nella G.U. n. 258 del 05/11/2012 il decreto 30/10/2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che approva il modello di dichiarazione IMU e le relative istruzioni.

E' possibile compilare, nei casi previsti, la dichiarazione IMU all'interno del calcolatore IMU on line presente in questo sito seguendo le istruzioni fornite dal programma. 

Con D.L. n. 35/2013 (pubblicato nella G.U. n. 82 del 08/04/2013), la scadenza per la presentazione delle dichiarazioni IMU è stata fissata al 30 giugno dell'anno successivo al verificarsi della variazione stessa pertanto la dichiarazione 2012 ha come scadenza Lunedì 01/07/2013 (in quanto il 30/06/2013 è festivo).

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