Dopo la presentazione della richiesta l’Ufficiale di stato civile prende visione dei documenti acquisiti o presentati dai nubendi e verifica i requisiti previsti dall’art.84 all’art.89 e dall’art.116 del Codice Civile. I documenti necessari alle pubblicazioni, già in possesso di altre pubbliche amministrazioni, vengono richiesti direttamente a tali enti da parte dell’Ufficiale di stato civile.
Successivamente alla sottoscrizione del verbale di pubblicazione di matrimonio, l’atto di pubblicazione viene esposto all’Albo Pretorio informatico del Comune per i tempi previsti dalla legge. Se i nubendi risiedono in due Comuni distinti l’atto di pubblicazione viene affisso anche nell’altro Comune su richiesta dell’Ufficiale di Stato Civile che ha ricevuto l’istanza di pubblicazione da parte dei nubendi.
Scaduti i termini delle pubblicazioni previsti dalla legge e dopo ulteriori 3 giorni dal termine dell’ultima pubblicazione per eventuali opposizioni, i nubendi hanno 180 giorni di tempo per contrarre il matrimonio. Se trascorsi 180 giorni decorrenti dal quarto giorno successivo al termine dell’ultima pubblicazione, il matrimonio non è stato celebrato, la pubblicazione scade senza produrre effetti e per contrarre il matrimonio occorre procedere ad una nuova pubblicazione.
La durata del procedimento di 30 giorni che visualizzerai nella sezione “prossimi passi” inviando la richiesta, viene rispettata salvo necessità dell’Ente di procedere alla sospensione dei termini per l’acquisizione di documentazione integrativa da terzi utile allo sviluppo della fase istruttoria, come previsto dalla legge 241/1990 art. 6. Le eventuali sospensioni e conseguenti riprese dei termini verranno comunicate al cittadino.
Nel caso di matrimonio religioso con effetti civili, a conclusione del procedimento, verrà rilasciata la necessaria documentazione da produrre al Ministro di culto.