Descrizione
Il presente regolamento regola le materie disciplinate dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell’azione amministrativa.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 3-bis, legge 27 luglio 2000, n. 212, il Comune di Limena (di seguito denominato “Comune”) nel disciplinare i procedimenti amministrativi di propria competenza non può stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni legislative concernenti
la garanzia del contraddittorio e dell’accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell’affidamento, il divieto del bis in idem, il principio di proporzionalità e l’autotutela, ma può prevedere ulteriori livelli di tutela.
Le disposizioni dettate dal presente regolamento si applicano al Comune, nel caso di gestione diretta del tributo, o al concessionario, nel caso di affidamento a soggetto iscritto nell’albo dei concessionari di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
I regolamenti tributari disciplinanti i singoli tributi devono essere coordinati col presente regolamento, e non possono disporre livelli inferiori di tutela del contribuente. Le disposizioni del presente regolamento prevalgono sulle disposizioni contenute nei regolamenti tributari vigenti che siano in contrasto.
Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.