IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC 2019


L’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», ha disposto l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili, l’erogazione e la fruizione di servizi comunali).
 
I.U.C.
l'Imposta Unica Comunale raggruppa le seguenti tipologie di tributi


IMU
                  

TASI
TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI


 

TARI
SERVIZIO RIFIUTI
 SCADENZE:
 ACCONTO 17/06/2019   SALDO 16/12/2019

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Il Comune di Limena non ha modificato il regolamento IUC che pertanto rimane vigente, per la parte relativa all'IMU e alla TASI, quello approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 30.03.2016. Ha comunque provveduto a confermare le aliquote in vigore nel 2018 con deliberazione di C.C. n. 41 del 27.12.2018 sempre relativamente alla parte IMU e TASI, mentre per la parte relativa alla TARI (rifiuti) si invita di contattare ETRA SPA.

Si riepilogano qui di seguito le aliquote/detrazioni:
IMU
 
TASI
ALIQUOTA ORDINARIA
7,60 PER MILLE
ALIQUOTA ORDIANARIA:
2,40 PER MILLE 
 
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE  SOLO CATEGORIE A1/A8/A9
4,00 PER MILLE
 
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE  SOLO CATEGORIE A1/A8/A9
2,00 PER MILLE
ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE INDIVIDUATI CON APPOSITA CATEGORIA O ANNOTAZIONE CATASTALE
esenti dal 2014 ai sensi dell’art. 1 comma 708 della Legge 147/2013
ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE INDIVIDUATI CON APPOSITA CATEGORIA O ANNOTAZIONE CATASTALE:
1,00 PER MILLE
 
ALIQUOTA per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani all’estero non residenti nel territorio italiano e iscritti all’AIRE, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso
4,60 PER MILLE
(per gli AIRE esclusi dalla L.80/2014)
ALIQUOTA per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani all’estero non residenti nel territorio italiano e iscritti all’AIRE, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso
1,00 PER MILLE
(per gli AIRE esclusi dalla L.80/2014)
ALIQUOTA FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA:
esenti ai sensi dell’art.2, comma 2 del D.L. 31.08.2013 n.102 convertito in Legge 28.10.2013 n. 124
 
ALIQUOTA FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA:
2,50 PER MILLE
 
Detrazione:
per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Tale detrazione si applica alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9;
Detrazione:
per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del possessore/detentore e per le relative pertinenze si detraggono € 25,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
Tale detrazione è maggiorata di € 10,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni (fino al compimento del ventiseiesimo anno di età), purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Tale detrazione si applica alle abitazioni di cat. A/1, A/8 e A/9.
  Si riepilogano alcuni punti importanti:
  1. gli immobili concessi in comodato gratuito a parenti di 1° dal 2016 hanno una tassazione diversa. Con la L. 208/2015 è stata tolta ai Comuni la possibilità di equiparare tali immobili ad abitazione principale. Le dichiarazioni presentate in Comune, quindi, sono valide solo fino al 2015. Chi volesse usufruire della riduzione del 50% della base imponibile come prevista dalla Legge di Stabilità 2016 deve essere in possesso di tutti i seguenti requisiti: possedere un solo immobile abitativo in tutta Italia e risiedere anagraficamente nel Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; è possibile avere anche un altro immobile ma in tal caso deve essere necessariamente l’abitazione principale del possessore e del suo nucleo familiare; entrambi gli immobili devono essere situati nello stesso Comune; nessuna unità abitativa deve essere classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9; il comodato (scritto o verbale) deve essere tassativamente registrato all’Agenzia delle Entrate; obbligo ultimo del contribuente è produrre la dichiarazione IMU/TASI per l'anno 2019  entro il 30.06.2020 con allegata copia del contratto/registrazione (per le dichairazioni IMU/TASI relativi all'anno 2018 la scadenza è del 30.06.2019);
  2. l’IMU sui terreni agricoli dei coltivatori diretti e IAP non è dovuta a condizione che tali soggetti siano iscritti alla previdenza agricola e i terreni siano condotti direttamente dai medesimi;
  3. l’IMU Abitazione principale e pertinenze non è dovuta ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze che continuano a pagare l’imposta. Per abitazione principale si intende l’unità nella quale il soggetto passivo, ed il proprio nucleo familiare, ha la residenza anagrafica e la dimora abituale. Per pertinenza la legge ne riconosce una sola per categoria catastale di quelle classificate in C/2, C/6 e C/7;
  4. dal 2016 la TASI sull’abitazione principale e pertinenze anche degli occupanti/inquilini residenti non è dovuta. Fanno eccezione sempre gli immobili classificati nelle categorie catastali  A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze che continuano a pagare l’imposta. Per abitazione principale si intende l’unità nella quale il soggetto passivo (possessore o detentore), ed il proprio nucleo familiare, ha la residenza anagrafica e la dimora abituale. La definizione di pertinenza è la medesima del punto 3;
  5. l’IMU e la TASI per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431 sono ridotte dal 2016 al 75%. Anche in questo caso è obbligo del contribuente presentare la dichiarazione IMU/TASI per l'anno 2019 entro il 30.06.2020 allegando copia completa del/dei contratto/i debitamente vistato per conformità dalle associazioni di categorie firmatarie dell'accordo.  Il modello utilizzato per tali affitti deve essere l'ultimo depositato al protocollo del Comune di Limena dalle associazioni di categoria e per l'anno 2019 è quello depositato in data 13.02.2016 protocollo n. 15203. Si ricorda che il visto di conformità è elemento essenziale per usufruire delle agevolazioni IMU e TASI;
  6. per la TASI, nel caso in cui l’immobile sia occupato da soggetto diverso dal possessore, l’imposta dev’essere versata con le seguenti percentuali:                                                                              quota del possessore 70%       quota del detentore   30%
  7. A partire dall'anno 2015 (Legge 23.05.2014 n° 80) è considerata direttamente adibita ad abitazione principale (e pertanto non soggetta ad IMU e TASI) una ed una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza.
Per ulteriori informazioni "cliccare" sopra i seguenti documenti:
AFFITTI CONCORDATI
Delibera approvazione regolamento IUC (nella parte IMU e TASI)
Testo regolamento IUC (nella parte IMU e TASI)
Delibera conferma aliquote IUC (nella parte IMU e TASI)
Modello di comunicazione versamento unico per più soggetti passivi
Modello dichiarazione IMU ed Istruzioni
Modello dichiarazione TASI  (predisposto da ANUTEL e proposto al Ministero)

Modello di richiesta di rimborso/compensazione TASI-IMU
Modello di differimento termini di pagamento atti di accertamento IMU-TASI

Per i conteggi IUC, in autoliquidazione, è possibile:
a) rivolgersi ad un CAAF o ad uno studio commercialista;
b) presentarsi all’ufficio tributi negli orari di apertura per il calcolo allo sportello. E’ necessario però soprattutto che gli inquilini o comunque i detentori a qualsiasi titolo si presentino con i dati catastali degli immobili detenuti ed il nominativo del proprietario. Diversamente sarà pressoché impossibile fornire il conteggio TASI con conseguente dispendio di tempo sia per il contribuente sia per l’ufficio;
c) utilizzare il programma “CALCOLO IUC ANUTEL 2019” che consente di determinare IMU e/o  TASI di propria competenza  e stampare i modelli F24 già compilati in tutte le loro parti comodamente da casa, cliccando sopra il banner seguente:



AREE EDIFICABILI
 
E' STATA PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO IN DATA 06/06/2018 LA DELIBERA DI GIUNTA PER LA "RIDETERMINAZIONE DELLE STIME DEI VALORI DELLE AREE EDIFICABILI AI FINI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI."
S'INVITA A VISIONARE I SEGUENTI DOCUMENTI:

- DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 71/2018
- ALLEGATO A) TAGGI' DI SOTTO
- ALLEGATO B) TAGGI' DI SOPRA
- ALLEGATO C) ZONA ARTIGIANALE, INDUSTRIALE, DIREZIONALE DI ESPANSIONE



PER LE AREE NON ESAMINATE NELLA DELIBERA DI GIUNTA N. 71/2018 SI PUO' FARE RIFERIMENTO AI VALORI COME DA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 31/03/2015

- DELIBERA VALORI AREE
- SCHEDA VALORI



 
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