MISURE DI CONTENIMENTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO - RAGGIUNTO LIVELLO DI ALLERTA 1

Pubblicata il 06/11/2020

Il bollettino ARPAV emesso in data giovedì 5 novembre 2020 fa scattare da VENERDI' 6 NOVEMBRE il LIVELLO DI ALLERTA 1 ai sensi delle misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico di cui all'ordinanza sindacale n° 36  del 30.09.2020.

Si riassumono le misure in breve:

      1.   DIVIETO DI CIRCOLAZIONE nell’intero territorio comunale (con la sola esclusione dell’autostrada A4, della tangenziale e dei tratti di via   Buccia, di via Montegrappa e di via Breda dal confine fino all’ingresso in tangenziale) per i veicoli COMMERCIALI alimentati a gasolio Euro 0, Euro 1, Euro 2, dalle ore 8:30 alle 18:30, con le eccezioni indicate all’allegato A dell'ordinanza sindacale. 
  1. limite di 19 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie delle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali, ad esclusione di case di cura e/o riabilitazione, ospedali e case di riposo.
      3. divieto per i veicoli di sostare con il motore acceso. 
  1. divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" in base alla classificazione ambientale introdotta con DM 07/11/2017 n° 186 e con DGRV 1908/2016 .
 
  1. Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alla CLASSE 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con DM 07/11/2017 n° 186 e con DGRV 1908/2016.
 
  1. Obbligo di utilizzare nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35kW pellet che - oltre a rispettare le condizioni previste dall’Allegato X, Parte II, sez. 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.Lgs. 152/2006 - sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di organismo di certificazione accreditato (conservare la documentazione pertinente all’acquisto da esibire in caso di controlli).
 
  1. Divieto assoluto - per qualsiasi tipologia (anche falò rituali, fuochi d’artificio, scopo intrattenimento,etc..) - di combustioni all’aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall’art. 182, comma 6-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco.
 
  1.  Divieto di spandimento di liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe.

Categorie Ambiente
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