MISURE DI CONTENIMENTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO - RAGGIUNTO LIVELLO DI ALLERTA 1
Pubblicata il 06/11/2020
Il bollettino ARPAV emesso in data giovedì 5 novembre 2020 fa scattare da VENERDI' 6 NOVEMBRE il LIVELLO DI ALLERTA 1 ai sensi delle misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico di cui all'ordinanza sindacale n° 36 del 30.09.2020.
Si riassumono le misure in breve:
1. DIVIETO DI CIRCOLAZIONE nell’intero territorio comunale (con la sola esclusione dell’autostrada A4, della tangenziale e dei tratti di via Buccia, di via Montegrappa e di via Breda dal confine fino all’ingresso in tangenziale) per i veicoli COMMERCIALI alimentati a gasolio Euro 0, Euro 1, Euro 2, dalle ore 8:30 alle 18:30, con le eccezioni indicate all’allegato A dell'ordinanza sindacale.
Si riassumono le misure in breve:
1. DIVIETO DI CIRCOLAZIONE nell’intero territorio comunale (con la sola esclusione dell’autostrada A4, della tangenziale e dei tratti di via Buccia, di via Montegrappa e di via Breda dal confine fino all’ingresso in tangenziale) per i veicoli COMMERCIALI alimentati a gasolio Euro 0, Euro 1, Euro 2, dalle ore 8:30 alle 18:30, con le eccezioni indicate all’allegato A dell'ordinanza sindacale.
- limite di 19 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie delle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali, ad esclusione di case di cura e/o riabilitazione, ospedali e case di riposo.
- divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" in base alla classificazione ambientale introdotta con DM 07/11/2017 n° 186 e con DGRV 1908/2016 .
- Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alla CLASSE 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con DM 07/11/2017 n° 186 e con DGRV 1908/2016.
- Obbligo di utilizzare nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35kW pellet che - oltre a rispettare le condizioni previste dall’Allegato X, Parte II, sez. 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.Lgs. 152/2006 - sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di organismo di certificazione accreditato (conservare la documentazione pertinente all’acquisto da esibire in caso di controlli).
- Divieto assoluto - per qualsiasi tipologia (anche falò rituali, fuochi d’artificio, scopo intrattenimento,etc..) - di combustioni all’aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall’art. 182, comma 6-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco.
- Divieto di spandimento di liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe.