NUOVA ORDINANZA REGIONALE DEL 29 MAGGIO
ORDINANZA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE DEL VENETO N. 55 IN DATA 29.05.2020 - Efficace dal 1° al 14 giugno 2020
L'ordinanza in pillole
SPOSTAMENTI INDIVIDUALI
Nel territorio regionale è fatto obbligo di usare le mascherine nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico e, all'esterno, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza tra non conviventi.
Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni nonchè i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
Nello spostamento in autoveicoli si applicano le disposizioni relative al luogo di lavoro se lo spostamento avviene nell'ambito dell'attività lavorativa. Negli altri casi, è obbligatorio l'uso della mascherina laddove non si assicuri il distanziamento di un metro tra non conviventi.
Sono vietati gli assembramenti in area pubblica o aperta al pubblico tra non conviventi.
Previa comunicazione congiunta da parte dei Presidenti delle Regioni o Province Autonome tra loro confinanti ai Prefetti competenti, da pubblicare sul sito dell'Amministrazione regionale e provinciale, è ammesso lo spostamento per visite a congiunti anche al di fuori della Regione del Veneto, nei limiti della provincia o ex provincia confinante, da parte di residenti in province collocate a confine tra Veneto e altre Regioni o Province Autonome. Lo spostamento può essere limitato a singoli comuni individuati nella comunicazione congiunta di cui al precedente periodo.
Dal 1° giugno 2020 le attività economiche e sociali sono svolte in conformità alle Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive approvate il 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, di cui all'allegato 1
Dal 1° giugno 2020, i servizi per bambini e adolescenti, relativamente alla fascia d'età 3/17 anni, si svolgono nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato 2, con gli schemi non vincolanti annessi all'allegato
Per i minori di anni 3, sarà definita con apposito provvedimento la data a decorrere dalla quale potranno essere svolti i relativi servizi a seguito di interlocuzione con gli organi nazionali;
Allegati
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