BONUS GAS

Pubblicata il 12/12/2009

Che cos'è il Bonus gas

L'art.3, commi 9 e 9-bis, del D.L. n.185 del 29/11/08 (c.d. decreto anticrisi), convertito nella legge n.2 del 28/01/09, ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2009 le famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica hanno diritto anche alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale. E' uno strumento introdotto dal Governo e reso operativo dall'Autorità per l'energia con la collaborazione dei Comuni, per garantire alle famiglie in condizione di disagio economico e alle famiglie numerose un risparmio sulla spesa per il gas. 

Chi ne ha diritto

Possono accedere al bonus tutti i clienti domestici intestatari di un contratto di fornitura gas per la sola abitazione di residenza, suddivisi anche in base al numero di familiari con la stessa residenza:
- appartenenti ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 7.500 euro;
- appartenenti ad un nucleo familiare con 4 o più figli a carico e ISEE non superiore a 20.000 euro
Questi parametri economici sono gli stessi che permettono ai clienti domestici di accedere anche al bonus elettrico per disagio economico.
Il bonus gas, in presenza dei requisiti previsti, è cumulabile con quello elettrico. Il bonus può essere richiesto anche da chi, in presenza dei requisiti sopra indicati, utilizza impianti di riscaldamento condominiali. 

Quanto vale il bonus

Il bonus consente un risparmio pari a circa il 15% della spesa annua presunta (al netto delle imposte) per una famiglia tipo. Il valore del bonus gas è differenziato:
1. per zona climatica (in modo da tener conto delle diverse esigenze di riscaldamento, legate alle diverse condizioni climatiche);
2. per tipologia di utilizzo (solo cottura cibi e acqua calda, o solo riscaldamento, oppure cottura cibi più acqua calda e riscaldamento);
3. per numerosità delle persone residenti nella medesima abitazione.

Come funziona il bonus

Per tutti i clienti che hanno sottoscritto direttamente un contratto per la fornitura di gas naturale, il bonus sarà riconosciuto come una componente in deduzione nelle bollette; per tutti i clienti che, invece, usufruiscono di impianti centralizzati di riscaldamento e non hanno un contratto diretto di fornitura, il bonus sarà riconosciuto attraverso un contributo una tantum erogato tramite bonifico intestato al beneficiario.
Il diritto al bonus ha una validità di 12 mesi. Al termine di tale periodo, per ottenere l'eventuale rinnovo, il consumatore dovrà presentare una domanda accompagnata da una certificazione ISEE aggiornata, che attesti il permanere delle condizioni di disagio economico.
Per il bonus gas è prevista una portabilità totale e gratuita: infatti esso è riconosciuto indipendentemente dal venditore con cui è attivo un contratto di fornitura; pertanto continua ad essere riconosciuto anche in presenza di un cambio di fornitore, così come di un cambio della residenza del cliente che ha presentato la richiesta. 

Come richiedere il bonus gas

Per richiedere il bonus occorre compilare l'apposita modulistica e consegnarla i centri di assistenza fiscale CAF del comune di residenza.
Il 15 dicembre 2009 è la data a partire dalla quale i CAF  saranno in grado di ricevere le domande dei cittadini.
I moduli sono disponibili nei siti internet del comune di residenza, nel sito www.autorità.energia.it, o reperibili nel sito del Ministero per lo Sviluppo economico.


Allegati

Nome Dimensione
Allegato 144-09argalla.pdf 42.3 KB
Allegato 144-09argallb.pdf 44.78 KB

torna all'inizio del contenuto