VEICOLI: IL CONDUCENTE ABITUALE VA REGISTRATO

Pubblicata il 12/11/2014

Dal 3 novembre 2014 sono diventate efficaci le disposizioni del comma 4 bis dell’articolo 94, del codice della strada.Le nuove disposizioni hanno introdotto l’obbligo di comunicare agli Uffici della Motorizzazione Civile i dati degli intestatari temporanei dei veicoli e cioè dei soggetti che hanno la disponibilità del veicolo per più di 30 giorni, (non già intestatari della carta di circolazione).

L'obbligo riguarda autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e si riferisce sia alle persone giuridiche sia a quelle fisiche (sono esclusi i familiari conviventi) e va rispettato quando il veicolo sia utilizzato in modo esclusivo, personale e continuativo per un periodo superiori a 30 giorni.

La comunicazione è obbligatoria per tutti gli atti determinati o stipulati dal 3.11.2014 (la norma non ha effetto retroattivo) e deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data dell'atto stesso.

Le norme si applicano per il comodato in generale, il comodato di veicoli aziendali, i veicoli in custodia giudiziale con facoltà d'uso, la locazione senza conducente, l'intestazione di veicoli a soggetti incapaci di agire o a persone decedute, i veicoli con contratto "Rent to buy" e facenti parte di un "trust".

Il responsabile della violazione è l’avente causa (cioè colui che ha il veicolo nella disponibilità per un periodo superiore a 30 giorni e che deve curare l’aggiornamento della carta di circolazione) e non il conducente, salvo sia egli stesso l’avente causa.

La norma non si applica, fino all’emanazione di nuove disposizioni, agli utilizzatori di veicoli adibiti al trasporto di cose o di persone sulla base di: iscrizione al REN o all’albo degli autotrasportatori; licenza per il trasporto di cose in conto proprio; autorizzazione al trasporto di persone mediante autobus in uso proprio o mediante autovetture in uso di terzi (taxi e NCC).

Per i trasgressori la violazione va da 705 a 3526 euro oltre al ritiro della carta di circolazione.


 Riferimenti normativi:
- Legge 29 luglio 2010, nr. 120
- Art. 94 del Codice della strada
- Art. 247 bis del Regolamento di esecuzione del codice della strada

- Circolare Ministero Trasporti 10 luglio 2014 nr. 15513
- Circolare Ministero Trasporti 27 ottobre 2014 nr. 23743


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