ICI 2011
ESENZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE
Il Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008, convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1, comma 1 L. 24 luglio 2008, n.126, ha introdotto l’esenzione dall'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) dell’abitazione principale e relative pertinenze a partire dal 2008.
L'esclusione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale (es. se l'immobile è adibito ad abitazione principale solo dal 1° aprile dell’anno d’imposizione, l'imposta è dovuta per i primi tre mesi).
L'esenzione si estende di diritto anche:
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
- alle abitazioni di soggetti che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultano assegnatari della casa coniugale, a condizione che non siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
ed è applicata anche alle abitazioni che il Regolamento Comunale di Limena "assimila" alle abitazioni principali, previa presentazione del relativo modello, e precisamente:
- unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché non locate;
- abitazioni concesse in uso gratuito a parenti ed affini di primo grado ed al coniuge (in assenza di separazione legale o divorzio) a condizione che chi utilizza l’immobile non sia in possesso di altre unità abitative in tutto il territorio nazionale ed abbia lì la propria residenza anagrafica.
Si ribadisce che le pertinenze come definite dal comma g) dell’art.5 del vigente regolamento Comunale ICI seguono il regime dell’abitazione alla quale sono asservite.
Sono invece escluse dall’esenzione e quindi per legge continuano a pagare l’ICI le abitazioni “di lusso” cioè quelle accatastate in categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze.
DOCUMENTI APPROVATI DALL'AMMINISTRAZIONE
VALORE DELLE AREE EDIFICABILI PER L'ANNO 2011
Si informa che con deliberazione della Giunta Comunale n. 190 del 24/11/2010 sono stati confermati anche per il 2011 i valori medi convenzionali delle aree edificabili, come da delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale atto n. 11/C del 29/04/2009.
all_a_relazione_aggiornamenti_2009.pdf (687.2 kB)
all_b_schema_calcolo.pdf (129.4 kB)
all_d1_aree_nuovo_prg_2009.pdf (140.6 kB)
all_d2_aree_vecchio_prg_2009.pdf (123.8 kB)
all_d3_zone_agricole_2009.pdf (127.1 kB)
MODULISTICA
Dichiarazione di acquisizione o variazione di immobili o di diritti su immobili (art.7 del Regolamento ICI) e/o dichiarazione per il versamento (art.6, comma 2, del Regolamento ICI), predisposta dal Comune;
a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio per situazioni relative a fabbricati:
· dati in uso gratuito a parenti ed affini o al coniuge;
· dati in affitto concordato;
· concessi in affitto all'Amministrazione comunale;
· inabitabili / inagibili
· tenuti a disposizione
b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio per diritto alla maggiore
detrazione per invalidità o assistenza continuativa da parte del Comune;
A) per ruralità abitazione;
B) per ruralità immobile strumentale all’attività agricola;
modello 4 ravvedimento operoso per omesso o parziale versamento:
A) "lungo" ICI 2010 entro un anno
B) "breve" ICI 2011 entro 30 giorni
C) "lungo" ICI 2011 entro un anno
SI RICORDA CHE .....
La Legge 04.08.2006 n° 248 (ex Decreto Bersani), la Legge 27.12.06 n.296 (Finanziaria 2007) ed il D.M. 26.04.2007 hanno introdotto alcune importanti novità che si evidenziano di seguito:
1. le scadenze previste per i versamenti a norma dell'art. 37 comma 13 del D.L. 233/06 sono fissate per
L'ACCONTO al 16 GIUGNO
IL SALDO al 16 DICEMBRE
2. l'art. 1 comma 166 della L. 296/2006 ha definito gli importi per i pagamenti dei tributi locali che devono avvenire con arrotondamento all'euro per difetto (se inferiore o uguale a 49 centesimi) o per eccesso (se superiore a 50 centesimi) ;
3. il pagamento dell'ICI potrà essere fatto sia utilizzando i ccp intestati ad ABACO (vedasi note sotto) che il modello F24 con possibilità, in questo caso, di compensare eventuali crediti tributari (per la compilazione dell'F24 rivolgersi al proprio commercialista o caaf di fiducia). Si ricorda che il codice del comune di Limena è E592 ed i codici tributo sono consultabili nella tabella allegata:
PAGAMENTO ICI
a) la ditta che gestisce la riscossione per il Comune di Limena è ancora Abaco Spa di Montebelluna (TV);
b) il c/c postale sul quale effettuare i versamenti è il seguente
n° 41991910 intestato ad ABACO SPA - ICI LIMENA
c) i contribuenti che nel 2010 hanno ricevuto da Abaco Spa i bollettini pre-compilati anche nell'importo, li riceveranno pure quest'anno;
d) tutti gli altri che hanno pagato ICI nel 2010 ricevendo da Abaco Spa i bollettini privi d'importo, con tutte le indicazioni del caso, possono calcolarsi l'ICI con il programma "ICI ON LINE" o affidarsi ad un CAAF o commercialista.




