Limitazioni alla vendita, somministrazione, detenzione e consumo di bevande alcoliche e superalcoliche ai minori di anni 16

Pubblicata il 28/01/2010

PREMESSO

- che il consumo di bevande alcoliche e le ripercussioni di carattere sociale ed individuale che ne scaturiscono, hanno raggiunto rilievo di interesse generale giuridicamente protetto, in particolare con l'approvazione della legge 125/01 "Legge quadro in materia di alcool e di problemi correlati";


 - che il D.P.R. 23 luglio 1998, Piano Sanitario nazionale 1998-2000, individua tra le principali cause di incidenti e di malattia, l'abuso di sostanze alcoliche;

 - che a fronte dei dati forniti dall'Osservatorio nazionale in materia di alcol, si registra una realtà dove fin troppi sono i minori che consumano bevande alcoliche e superalcoliche e che, nonostante l'oggettivo incremento di attenzione delle politiche sanitarie e sociali, sia a livello nazionale che regionale, appare comunque evidente la necessità di intervenire al fine di contrastare detto fenomeno in maniera ancora più efficace ed incisiva;

 - che è necessario evitare che anche nel territorio comunale di Limena, in particolare tra gli adolescenti, si diffonda questa tendenza al consumo di sostanze alcoliche e superalcoliche, in particolar modo nelle fasce orarie serali e notturne ed in luoghi aperti al pubblico;

 che a questa situazione, accentuata dall'imprudenza e dall'inesperienza giovanile che degenera quasi sempre nella condizione ancor più grave dell'ubriachezza, si associano sempre più frequentemente episodi di inciviltà e maleducazione di gruppo, che favoriscono un diffuso degrado urbano e sociale contribuendo ad accrescere la percezione di insicurezza da parte dei cittadini spesso disturbati e molestati da rumori, schiamazzi, insudiciamento del suolo e quant'altro;

- che sulla base di ciò, si rende necessario da parte delle istituzioni scoraggiare tali comportamenti, anche attraverso 1'incentivazione di modelli e stili di vita in grado di prevenire le numerose condizioni di disagio indotte dall'assunzione di bevande alcoliche per la tutela in particolar modo dei minorenni;

- che congiuntamente occorre promuovere la responsabilizzazione della famiglia quale comunità di vita fondamentale per lo sviluppo, l'integrazione, la socializzazione degli adolescenti nonché per la loro crescita personale, e che attraverso la funzione educativa e di controllo esercitata dai genitori, deve garantire adeguato sostegno ed accompagnamento nei riguardi dei loro figli minorenni in un contesto più generale di prevenzione e di promozione della salute individuale e pubblica;

PRESO ATTO che l'attuale normativa posta a tutela dei minori per quanto attiene il consumo di sostanze alcoliche, rimanda esclusivamente all'art. 689 del C.P. che punisce chiunque somministri al minore di anni 16, bevande alcoliche;

DATO ATTO che fermo restando l'applicazione del citato art. 689 C.P. nei confronti dell'esercente pubblico che somministra, al fine di garantire adeguata efficacia all'azione preventiva volta a tutelare la salute e la condizione sociale del minore di anni 16, in aggiunta al precetto penale sopra richiamato, sia utile introdurre il divieto di consumo di bevande alcoliche nei riguardi di detto soggetto, in tutti i luoghi pubblici ed aperti al pubblico, con la previsione in caso contrario, di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 da comminarsi a carico del consumatore e per esso nei confronti dell'esercente la patria potestà in applicazione del disposto dell'art. 2 della Legge 24.11.1981, n. 689;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008 in materia di Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione;

VISTO l'art. l, comma 2 - della legge 30.03.2001, n.125 il quale stabilisce che per bevanda alcolica si intende ogni prodotto contenente alcool alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21% di alcool in volume;

VISTI gli artt. 7 bis, 54 e 50 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000;

VISTO l'art. 2 comma 1 lettera a) della Legge 125/2001;

VISTO il D.P.R. 23 luglio 1998, Piano Sanitario nazionale 1998-2000, che individua tra le principali cause di incidenti e malattia, l'abuso di sostanze alcoliche;

VISTO l'art. 87 del R.D. 18 giugno 1931, n.773;

VISTA la L.R. 21 settembre 2007, n. 29 "disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande";

VISTO l'art. 16 della Legge 24.11.1981, n. 689 così come modificato dall'art. 6 bis L. 24.07.2008, n. 125;

VISTO l'art. 689 del Codice Penale;

VISTI gli art. 2 e 6 della Legge 24.11.1981, n. 689;

VISTO l'art. 24 del Regolamento di Polizia Locale;

RICHIAMATE altresì le disposizioni civilistiche in materia; 

ORDINA 

1) nel territorio del Comune di Limena, è fatto divieto negli esercizi commerciali su area privata e pubblica, negli stand fieristici gastronomici, negli esercizi pubblici, nei locali di trattenimento pubblico, nei circoli privati nonché attraverso i distributori automatici, di vendere, di somministrare e/o di cedere a qualsivoglia titolo, a persone di età inferiore agli anni 16, bevande alcoliche di qualunque gradazione ivi comprese le miscele di bevande contenenti detti alcolici in quantità limitata o diluita, sia nazionali che estere;

2) è fatto divieto altresì di consumare e/o anche solo di detenere a qualsivoglia titolo, ogni genere di bevanda alcolica e superalcolica nazionale ed estera, da parte dei minori di 16 anni all'interno di esercizi pubblici, nei luoghi pubblici, e/o esposti e/o aperti al pubblico;

3) è vietato inoltre a chiunque di acquistare, somministrare e consegnare per conto e nei confronti dei minori degli anni 16, bevande alcoliche e/o superalcoliche di ogni genere e nazionalità, ai fini della consumazione e od anche a mero titolo di detenzione;

4) è fatto divieto altresì adibire alla vendita ed alla somministrazione di alcolici e superalcolici i minori di 18 anni;

5) le violazioni alla presente ordinanza di cui al punto 1) saranno perseguite in base al disposto di legge previsto dall'art.689 del Codice Penale.

6) le violazioni alla presente ordinanza previste ai punti 2) e 3), saranno perseguite a termini di legge mediante l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito con le modalità stabilite dalla delibera di Giunta Comunale n. Comunale n. 42 del 21.10.2009:

1) violazione a carico del minore anni 16 che detiene e consuma bevande alcoliche e/o superalcoliche:

  • Euro 150,00 per la prima violazione
  • Euro 300,00 per la seconda violazione
  • Euro 500,00 dalla terza violazione

Contestazione della sanzione all'esercente la patria potestà o altro soggetto legittimato all'affidamento del minore.

2) violazione accertata a carico di chiunque acquista, somministra e consegna bevande alcoliche e/o superalcoliche ai minori di anni 16:

  • Euro 150,00 per la prima violazione
  • Euro 300,00 per la seconda violazione
  • Euro 500,00 dalla terza violazione

Opzioni : a richiesta del genitore del minore potrà essere decisa dal Sindaco la commutazione della sanzione amministrativa o parte di essa in un servizio di utilità sociale a scopi educativi o la frequenza di un corso anti alcol organizzato dalle ULSS o altro soggetto regolarmente abilitato o qualificato, privato o pubblico.

3) violazione accertata a carico di titolare, gestore, esercente addetto alla vendita e/o somministrazione degli esercizi commerciali e pubblici richiamati al punto 9) dell'ordinanza:

  • per la prima violazione Euro 500,00 e riduzione dell'orario di apertura giornaliero dell'esercizio di 2 ore per un periodo di un mese;
  • per la seconda violazione Euro 500,00 e riduzione dell'orario di apertura giornaliero dell'esercizio di 4 ore per un periodo di due mesi;
  • dalla terza violazione Euro 500,00 e riduzione dell'orario di apertura giornaliero dell'esercizio di 5,30 ore per un periodo di tre mesi.

7) della violazione accertata a carico del minore di anni sedici dovuta al consumo e/o alla detenzione di bevande alcoliche e superalcoliche, ovvero al minore di anni 18 che somministra e/o consegna al minore di anni sedici le stesse bevande,  secondo il disposto dell'art. 2 e dell'art. 6  della Legge 24.11.1981, n. 689 risponderà direttamente il/i soggetto/i esercente/i la patria potestà nonché legale rappresentante del medesimo ovvero il soggetto a cui è legalmente affidato, in quanto, nel caso specifico, ritenuto responsabile della violazione per "culpa in vigilando";

8} tale infrazione comporterà la sanzione accessoria del sequestro amministrativo finalizzato alla confisca, delle bevande oggetto di detenzione, somministrazione e consumo, ai sensi degli artt. 13 e 20 della Legge 689/81;

9) dall'accertamento della violazione relativa al consumo e/o alla detenzione di bevande alcoliche e/o superalcoliche da parte del minore di anni 16 accertata all'interno di esercizi pubblici adibiti alla vendita e/o somministrazione di dette bevande, congiuntamente alla sanzione amministrativa pecuniaria stabilita nei confronti del minore e prevista al precedente punto 6) conseguirà a carico del titolare/gestore/incaricato dell'esercizio o chi per esso, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 oltre a quella accessoria della riduzione dell'orario giornaliero dell'attività fino ad un terzo di quello al momento osservato e per un periodo da uno a tre mesi;

10) la presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto, è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, ed è immediatamente esecutiva;

11) il presente provvedimento viene trasmesso per debita conoscenza alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Padova, alla Questura di Padova, al Comando Compagnia dell'Arma dei Carabinieri di  Limena, all'A.P.P.E, all'A.S.C.O.M. ed alla CONFESERCENTI in qualità di associazioni di zona rappresentative le imprese commerciali e dei pubblici esercizi;

12) l'esecutività della presente ordinanza è demandata alla Polizia Locale di Limena;

13) Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Limena lì, 14 gennaio 2010


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