Limiti all'accattonaggio nel territorio del Comune di Limena
Pubblicata il 01/02/2010
RESO ATTO della presenza di soggetti che specie nelle vie del Comune, davanti la Chiesa e l’ingresso del Cimitero, nelle aree adibite a parcheggio ed in altri analoghi luoghi dove maggiore è la concentrazione o il passaggio di persone, richiedono denaro utilizzando lo strumento dell’accattonaggio anche in forma petulante e molesta, a volte accompagnandosi con infanti o animali o avvalendosi di minori, ovvero esibendo o simulando malformazioni o menomazioni e analoghi mezzi fraudolenti per destare l’altrui pietà;
DATTO ATTO come il persistere del fenomeno segnalato dalla Polizia Locale e dagli stessi cittadini, oltre a richiedere un’assidua e attenta attività dei Servizi Sociali comunali atta ad attuare ogni opportuna iniziativa volta ad aiutare quanti versano in condizioni di effettiva indigenza, dall’altro debba costituire oggetto di controllo per tutte le implicazioni di sicurezza urbana che vi si associano, dal senso di degrado che tali manifestazioni comportano, alle speculazioni criminali che gravano sui soggetti deboli impiegati nel mendicantato, quali i minori, le donne, gli anziani e i portatori di handicap;
RITENUTO quindi necessario adottare dei provvedimenti atti a contenere il fenomeno ed assicurare un’ordinata e civile convivenza nell’interesse stesso dei soggetti attivi che in buona sostanza ne sono le prime vittime e, a tal fine, individuare gli ambiti urbani ed i siti dove è necessario impedire l’accattonaggio, anche allo scopo di contrastare più efficacemente l’interesse criminale allo sfruttamento dei soggetti citati;
VISTO l’articolo 6 comma 4 del D.L. n. 92 del 23.5.2008;
VISTO l’articolo 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 come novellato dal D.L. 23.5.2008, n. 92 convertito con legge 24.07.2008, n. 125;
VISTO l’articolo 7 bis del D.Lgs. 18.08.2008, n. 267;
VISTO l’articolo 16 della Legge 24.11.1981, n. 689 come modificato dall’articolo 6 bis della legge 24.07.2008, n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008, n. 92;
VISTO l’articolo 190 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285;
VISTO l’articolo 24 del Regolamento di Polizia Urbana.
ORDINA
- Su tutto il territorio Comunale il DIVIETO di porre in essere forme di accattonaggio molesto, con qualunque modalità, in ogni spazio pubblico o aperto al pubblico del territorio Comunale.
- E’ fatto inoltre divieto di porre in essere forme di accattonaggio accompagnandosi con infanti o animali o con l’impiego di minori, anziani disabili, esibendo o simulando disabilità e menomazioni, in ogni spazio pubblico o aperto al pubblico del territorio Comunale.
- Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi in vigore. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite:
Con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00 con facoltà per il trasgressore di estinguere l’illecito mediante il pagamento, in misura ridotta della somma di:
1) € 100,00 nel caso della prima violazione;
2) € 250,00 nel caso della seconda violazione;
3) € 500,00 dalla terza violazione.
La sanzioni accessoria della confisca amministrativa del denaro provento della violazione e di eventuali attrezzature impiegate nell’attività, ai sensi dell’articolo 20 della Legge 24.11.1981, n. 689, previo sequestro cautelare ai sensi dell’articolo 13 della citata legge.
La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto, è resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale, ed èd immediatamente esecutiva.
Il presente provvedimento viene trasmesso per debita conoscenza alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Padova, alla Questura di Padova, al Comando dell’Arma dei Carabinieri di Limena.
L’esecutività della presente ordinanza è demandata alla Polizia di Limena e4 alle altre forse del’ordine.
Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo regionale del Veneto o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.
Limena lì, 14 gennaio 2010
DATTO ATTO come il persistere del fenomeno segnalato dalla Polizia Locale e dagli stessi cittadini, oltre a richiedere un’assidua e attenta attività dei Servizi Sociali comunali atta ad attuare ogni opportuna iniziativa volta ad aiutare quanti versano in condizioni di effettiva indigenza, dall’altro debba costituire oggetto di controllo per tutte le implicazioni di sicurezza urbana che vi si associano, dal senso di degrado che tali manifestazioni comportano, alle speculazioni criminali che gravano sui soggetti deboli impiegati nel mendicantato, quali i minori, le donne, gli anziani e i portatori di handicap;
RITENUTO quindi necessario adottare dei provvedimenti atti a contenere il fenomeno ed assicurare un’ordinata e civile convivenza nell’interesse stesso dei soggetti attivi che in buona sostanza ne sono le prime vittime e, a tal fine, individuare gli ambiti urbani ed i siti dove è necessario impedire l’accattonaggio, anche allo scopo di contrastare più efficacemente l’interesse criminale allo sfruttamento dei soggetti citati;
VISTO l’articolo 6 comma 4 del D.L. n. 92 del 23.5.2008;
VISTO l’articolo 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 come novellato dal D.L. 23.5.2008, n. 92 convertito con legge 24.07.2008, n. 125;
VISTO l’articolo 7 bis del D.Lgs. 18.08.2008, n. 267;
VISTO l’articolo 16 della Legge 24.11.1981, n. 689 come modificato dall’articolo 6 bis della legge 24.07.2008, n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008, n. 92;
VISTO l’articolo 190 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285;
VISTO l’articolo 24 del Regolamento di Polizia Urbana.
ORDINA
- Su tutto il territorio Comunale il DIVIETO di porre in essere forme di accattonaggio molesto, con qualunque modalità, in ogni spazio pubblico o aperto al pubblico del territorio Comunale.
- E’ fatto inoltre divieto di porre in essere forme di accattonaggio accompagnandosi con infanti o animali o con l’impiego di minori, anziani disabili, esibendo o simulando disabilità e menomazioni, in ogni spazio pubblico o aperto al pubblico del territorio Comunale.
- Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi in vigore. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite:
Con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00 con facoltà per il trasgressore di estinguere l’illecito mediante il pagamento, in misura ridotta della somma di:
1) € 100,00 nel caso della prima violazione;
2) € 250,00 nel caso della seconda violazione;
3) € 500,00 dalla terza violazione.
La sanzioni accessoria della confisca amministrativa del denaro provento della violazione e di eventuali attrezzature impiegate nell’attività, ai sensi dell’articolo 20 della Legge 24.11.1981, n. 689, previo sequestro cautelare ai sensi dell’articolo 13 della citata legge.
La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto, è resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale, ed èd immediatamente esecutiva.
Il presente provvedimento viene trasmesso per debita conoscenza alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Padova, alla Questura di Padova, al Comando dell’Arma dei Carabinieri di Limena.
L’esecutività della presente ordinanza è demandata alla Polizia di Limena e4 alle altre forse del’ordine.
Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo regionale del Veneto o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.
Limena lì, 14 gennaio 2010
Allegati
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ORDINANZA ACCATTONAGGIO.pdf | 91.42 KB |