L'art. 1 comma 707 della L. 147/2013 ha definito che l'IMU non si applica alle abitazioni principali e relative pertinenze (considerate tali solo una per categoria catastale C2, C6 e C7). Definisce inoltre che tale esclusione non opera per l'abitazione principale catastalmente censite nella categoria A1, A8 e A9 per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota e la relativa detrazione approvate con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 31/03/2015.
Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto passivo ed il suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente.
Si riportano qui di seguito le scadenze per il pagamento dell’IMU 2015 che sono:
ACCONTO - 16.06.2015 SALDO - 16.12.2015
Le aliquote e le detrazioni per l’anno 2015, così come deliberate dal Comune di Limena sono:
IMU (non sono modificate rispetto all’anno 2014. L’unica variazione è relativa all’uso gratuito a parenti di I°- vedi regolamento). Con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 23/07/2015 è stata aggiunta l'aliquota per gli immobili posseduti da cittadini Italiani residenti all'estero (AIRE)
7,60 PER MILLE
· ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (cat. A/1, A/8, A/9)
4,0 PER MILLE
· ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
INDIVIDUATI CON APPOSITA CATEGORIA O ANNOTAZIONE CATASTALE
- esenti dal 2014 ai sensi dell’art. 1 comma 708 della Legge 147/2013
ALIQUOTA PER UNA ED UNA SOLA UNITA' IMMOBILIARE POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETA' O DI USUFRUTTO DA CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (AIRE) (a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso)
4,6 PER MILLE
Resta confermata anche per quest’anno l’assimilazione ad abitazione principale delle abitazioni concesse in comodato d’uso a parenti di primo grado (genitori/figli) come disposta dall’art.11, comma 707 punto 3) della Legge 27 dicembre 2013 n.147 limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500,00 ed a condizione che l’immobile non sia occupato da nessun titolare, nemmeno in quota parte, di diritto reale sullo stesso. Per chi non vi avesse già provveduto è obbligatorio presentare entro il 31.12.2015 un’apposita dichiarazione utilizzando il modello disponibile anche presso l’ufficio tributi.