L'art. 1 comma 707 della L. 147/2013 ha definito che l'IMU non si applica alle abitazioni principali e relative pertinenze (considerate tali solo una per categoria catastale C2, C6 e C7). Definisce inoltre che tale esclusione non opera per l'abitazione principale catastalmente censite nella categoria A1, A8 e A9 per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota e la relativa detrazione approvate con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 31/03/2015.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto passivo ed il suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente.


Si riportano qui di seguito le scadenze per il pagamento dell’IMU 2015 che sono:

ACCONTO - 16.06.2015        SALDO - 16.12.2015

Le aliquote e le detrazioni per l’anno 2015, così come deliberate dal Comune di Limena sono:

 

IMU (non sono modificate rispetto all’anno 2014. L’unica variazione è relativa all’uso gratuito a parenti di I°- vedi regolamento). Con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 23/07/2015 è stata aggiunta l'aliquota per gli immobili posseduti da cittadini Italiani residenti all'estero (AIRE)

 ·        ALIQUOTA ORDINARIA

7,60 PER MILLE
·        ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (cat. A/1, A/8, A/9)

4,0 PER MILLE

·        ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE

INDIVIDUATI CON APPOSITA CATEGORIA O ANNOTAZIONE CATASTALE

-        esenti dal 2014 ai sensi dell’art. 1 comma 708 della Legge 147/2013

 detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Tale detrazione si applica alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9;

ALIQUOTA PER UNA ED UNA SOLA UNITA' IMMOBILIARE POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETA' O DI  USUFRUTTO DA CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (AIRE)  (a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso)
             4,6 PER MILLE

 

Resta confermata anche per quest’anno l’assimilazione ad abitazione principale delle abitazioni concesse in comodato d’uso a parenti di primo grado (genitori/figli) come disposta dall’art.11, comma 707 punto 3) della Legge 27 dicembre 2013 n.147 limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500,00  ed a condizione che l’immobile non sia occupato da nessun titolare, nemmeno in quota parte, di diritto reale sullo stesso. Per chi non vi avesse già provveduto è obbligatorio presentare entro il 31.12.2015 un’apposita dichiarazione utilizzando il modello disponibile anche presso l’ufficio tributi. 

torna all'inizio del contenuto