L’Imposta Municipale Propria 2014 non ha subito molte variazioni rispetto al 2013: le aliquote e detrazioni deliberate dal Comune sono le medesime dell’anno scorso, l’abitazione principale (con residenza anagrafica del nucleo familiare) e relative pertinenze sono escluse dall’01.01.2014 dalla base imponibile IMU. Le scadenze rimangono invariate:  

16.06.2014 – ACCONTO       16.12.2014 - SALDO
 
Novità importante di quest’anno riguarda l’assimilazione ad abitazione principale delle abitazioni concesse in comodato d’uso a parenti di primo grado (genitori/figli) come disposta dall’art.11, comma 707 punto 3) della Legge 27 dicembre 2013 n.147. Si riporta qui di seguito il relativo articolo di regolamento:
“Articolo 7.B – Assimilazioni.
Oltre a quelle previste dalla vigente normativa, sono equiparate ad abitazione principale:

  1. le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il I grado che le utilizzano come abitazione principale e vi risiedono anagraficamente . In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell’imposta, l’agevolazione di cui al primo periodo, può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Questa agevolazione  opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500,00 e dev’essere oggetto di apposita dichiarazione.”

 
In sostanza fino ad € 500,00 di rendita (complessiva di abitazione e pertinenza) non dev’essere versata l’IMU, oltre tale importo l’imposta dev’essere corrisposta calcolata con l’aliquota di base del 7,6 per mille.
Chi pertanto rientrasse in tale casistica deve produrre al Comune apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà se possibile entro il 16.06.2014 per il ricalcolo e comunque non oltre il termine del 31.12.2014, utilizzando il modello già preimpostato e disponibile presso l’ufficio tributi o scaricabile dal sito internet istituzionale.
 

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