Riforma
Biagi
Legge Biagi: cambia il mercato del lavoro
Pubblicato su La Clessidra di Maggio-Giugno 2003
Tratto da: ASSOROLOGI
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l lavoro di Marco
Biagi sta per produrre frutti a livello normativo ed inciderà quindi
in misura significativa sugli attuali assetti del mercato del lavoro in
Italia. È stata infatti pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la
legge delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro:
legge 14 febbraio 2003 n. 30.
Il testo è nato alla fine del 2001 in applicazione del "Libro
bianco" in un momento assai delicato per la situazione politica ed
economica per il nostro Paese, per l'Europa e per il mondo intero. Il
quadro di riferimento era caratterizzato, da un lato dagli obbiettivi
individuati con il vertice di Lisbona che hanno fissato al 70% il tasso
di occupazione per i paesi UE al 2010, dall'altro dai problemi strutturali
del mercato del lavoro italiano, caratterizzato da un ridotto tasso di
occupazione, da un divario di genere in termini occupazionali e da squilibri
territoriali. Già dall'estate del 2001, il Governo ha tentato di
individuare una strategia efficace per riallineare un tasso di occupazione
che, nel 2000, in Italia è ancora al 53,3% rispetto ad una media
europea del 63,3%, che ancora oggi, (55% circa), si colloca fra le ultime
posizioni.
È apparso subito evidente, quanto sarebbe stato difficile sviluppare
fra le parti un confronto di merito e non soltanto ideologico sulle riforme.
Ciò nonostante, seppure a fatica e sacrificando alcuni non trascurabili
parti del progetto originario, un primo significativo passo è stato
compiuto.
Per quanto riguarda il merito, la nuova legge può essere valutata
positivamente in quanto disegna una prima strategia d'interventi coerenti,
volti soprattutto allo sviluppo di una società attiva e di un lavoro
di migliore qualità, ove le regole che presiedono all'organizzazione
dei rapporti e del mercato del lavoro possono dare maggiori opportunità
di occupazione e risultano più moderne e adatte alle esigenze dei
lavoratori e delle imprese.
Si tratta, ovviamente di un insieme di deleghe, che enunciano i principi
ispiratori dell'azione del Governo nella predisposizione dei decreti attuativi
dai quali dovrà risultare il quadro completo delle riforme e delle
nuove regole. Il nuovo mercato del lavoro viene costruito premiando i
soggetti che più efficacemente realizzano l'incontro tra domanda
ed offerta di lavoro. Un mercato del lavoro dinamico cioè, per
cui la flessibilità non sia vissuta come la generalizzazione del
precariato.
Vediamo alcuni degli aspetti di maggiore rilevanza della normativa: il
collocamento e le nuove forme di rapporto di lavoro.
Riforma del collocamento (Art.1)
La riforma del collocamento parte dal presupposto che questo sia un "servizio
pubblico" ed abroga la veste di "monopolio pubblico". Questa
trasformazione, attraverso gli obiettivi della modernizzazione del collocamento
e dello snellimento delle procedure, opera:
o premiando i soggetti, anche privati, che più efficacemente realizzano
l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
o eliminando l'oggetto sociale esclusivo delle agenzie di mediazione,
selezione e ricollocazione;
o riconoscendo, attraverso regimi autorizzatori, il ruolo e le potenzialità
che in questo senso possono sviluppare anche le strutture paritetiche
costituite congiuntamente dalle parti sociali.
Significativa l'introduzione nel nostro ordinamento giuridico del cosiddetto
staff-leasing che si realizza attraverso il superamento della legge 23
ottobre 1960, n. 1369, sul divieto di interposizione.
Ne consegue l'ammissibilità della somministrazione della manodopera,
anche a tempo indeterminato, da parte di soggetti specificamente autorizzati,
fra cui anche le associazioni non riconosciute, gli enti bilaterali ed
i consulenti del lavoro. La riforma sarà completata con la individuazione
dei criteri di distinzione tra appalto ed interposizione rispetto alla
forme illecite di interposizione.
Disciplina delle nuove tipologie di lavoro (Art.4)
I principi enunciati nella legge appaiono più che mai opportuni
ove si consideri che nell'attuale contesto economico sono sempre più
in espansione le attività terziarie ed il mondo dei servizi, ove
sono ampiamente diffuse nuove forme atipiche di rapporti di lavoro o di
collaborazione rispetto alle quali domina una cornice di incertezza che
risulta, alla fine, da freno allo sviluppo dell'occupazione. In particolare,
per la parte dedicata ai nuovi lavori (a chiamata, temporaneo etc) i criteri
delega fanno riferimento ad un'indennità di disponibilità
per i lavori discontinui ed intermittenti, da stabilirsi nei contratti
collettivi, alla possibilità che le quote di assunti obbligatoriamente
possano essere soddisfatte anche con lavoratori a termine o interinali.
Con riferimento a tali materie si attendono valutazioni coerenti, in fase
di decretazione attuativa, che sappiano coniugare sapientemente tutele
e flessibilità, lasciando ampi margini alla contrattazione collettiva.
Gli aspetti innovativi e rilevanti della "Riforma Biagi" sono
molto più numerosi e meriterebbero tutti una riflessione attenta.
Ciò che interessa rilevare è che forse, finalmente, siamo
alla vigilia di una riforma globale di un sistema normativo decisamente
vecchio e inadatto alle esigenze del nostro Paese. Le aspettative sono
molte: dobbiamo augurarci che non vadano deluse.
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