NOVITA' ICI 2008
ESENZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE
Il decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008, ha previsto l’esclusione
dall'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) dell’abitazione
principale e relative pertinenze (anche i C/2
limitatamente ai locali funzionali all’abitazione,
distintamente iscritti in catasto, con superficie massima
pari a mq. 50 ad immobile) a partire dal 2008
Chi avesse già effettuato il versamento ICI 2008 per questa
tipologia di immobili, può richiederne il rimborso, presentando
il relativo modulo, entro cinque anni dal pagamento.
L'esclusione è rapportata al periodo dell'anno durante il
quale si protrae la destinazione di abitazione principale (es. se
l'immobile, posseduto per 12 mesi nel corso dell'anno, è
adibito ad abitazione principale solo dal 1° aprile, l'imposta
è dovuta per i primi tre mesi).
L'esclusione si estende di diritto anche:
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale
dei soci assegnatari;
- agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi
per le case popolari;
- alle abitazioni di soggetti che, a seguito di provvedimento
di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli
effetti civili del matrimonio, non risultano assegnatari della casa
coniugale, a condizione che non siano titolari del diritto di proprietà
o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione
situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
L'esclusione dall'imposta riguarda anche le abitazioni che il Regolamento
comunale "assimila" alle abitazioni principali, previa
presentazione del relativo modello, e precisamente:
- unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà
o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza
in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente,
purché non locate;
- abitazioni concesse in uso gratuito a parenti ed affini
di primo grado ed al coniuge a condizione che chi utilizza l’immobile
non sia in possesso di altre unità abitative in tutto il
territorio nazionale.
Sono escluse dall’esenzione le abitazioni di lusso
cioè quelle accatastate in categoria A/1, A/8 e A/9.
Il decreto legge è già in vigore, pertanto entro
il 16 giugno 2008, termine di versamento dell'acconto, occorre comunque
provvedere al pagamento dell'imposta solo per gli immobili che ne
sono ancora soggetti (fabbricati diversi dall'abitazione principale,
terreni agricoli, aree edificabili, etc).