Valore delle aree edificabili per l'anno anno
2005
L'ufficio tributi comunica che la deliberazione
dei valori delle aree edificabili non sarà disponibile
per il versamento in acconto di giugno, pertanto richiama
l'attenzione dei contribuenti su quanto previsto dall'art. 5,
comma 5° del D.Lgs. 504/92 e precisamente:
" per le aree fabbricabili, il valore è costituito
da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno
di imposizione (2005), avendo riguardo alla zona territoriale
di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione
d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento
del terreno per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato
della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche".
La deliberazione sarà comunque predisposta
e pubblicata in questo sito in tempo utile per i versamenti a
saldo di dicembre che dovranno avvenire quindi a conguaglio tra
quanto pagato e quanto dovuto in base ai valori delle aree approvati
dall'amministrazione.
In fase di controllo l'ufficio provvederà:
a) a verificare la correttezza dell'imposta
complessiva versata verificando l'esattezza del conguaglio nel
qual caso non ci sarà l'applicazione né di interessi
né di sanzioni per versamenti infedeli e/o tardivi;
sanzioni ed interessi che invece saranno applicati qualora
il conguaglio non sia stato fatto o sia stato fatto con valori
più bassi;
b) ad assicurare la compensazione con l'acconto dell'imposta
di competenza del 2006, senza aggiunta di interessi, nel caso
in cui l'imposta complessiva versata risultasse maggiore di quella
dovuta derivante dall'applicazione dei valori deliberati dall'amministrazione
comunale