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ASSEGNO
AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI
Visto
l'art. 65 della legge 23 .12.1998 n. 448 e successive modificazioni;
Visto l'art. 16 del D.M. 21.12.2000 n. 452 e successive modifiche;
CHI
HA DIRITTO
- Hanno diritto
i cittadini italiani o comunitari residenti.
- La domanda
di concessione dell'assegno può essere fatta dai nuclei
familiari con almeno tre figli minori - sono equiparati ai figli
naturali i figli adottivi, adottati ai sensi dell'art. 44 della
legge n. 184 del 4.5.1983 e successive modificazioni.
- Il valore
dell'indicatore della situazione economica (ISE) è determinato
con riferimento ai nuclei familiari composti da cinque componenti,
in EURO 21309,43(per l'anno 2005)
QUANDO
FARE DOMANDA
la domanda deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno
successivo alla presenza dei requisiti richiesti
A
QUANTO AMMONTA L'ASSEGNO
l'assegno è corrisposto per tredici mensilità nella
misura, se spettante per intero, di EURO 118,38 mensili (per l'anno
2005), ovvero in misura ridotta per i casi previsti dall'art.
65, comma 3, ultimo periodo, della legge 448/98 e successive modificazioni.
COME
PRESENTARE LA DOMANDA DI CONCESSIONE
la domanda va presentata compilando il modulo
ISTANZA DI CONCESSIONE unitamente al modello
ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente)
DA
QUANDO DECORRE LA PRESTAZIONE
- il diritto
all'assegno decorre dal 1° gennaio dell'anno in corso, salvo
che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare,
concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia
anagrafica del richiedente, si sia verificato successivamente;
in tale caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito
si è verificato
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