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Sono le:


STATISTICHE


Detenzione e porto d'armi

 

Ogni anno le statistiche giudiziarie confermano che molti cittadini vengono denunciati dalle forze di Polizia all'Autorità Giudiziaria per reati con­nessi alla detenzione e porto d'armi. Tra questi purtroppo ci sono dei cacciatori che con molta leggerezza detengono armi in modo illegale, trattandosi alle volte di vecchi fucili da caccia usati da padri ed altri parenti stretti verso i quali hanno un rapporto affettivo tale da ritenerli incedibili.

L'attuale legislazione è molto severa anche perché alcuni anni or sono appositi provvedimenti avevano dato la possibilità di sanare varie situazioni senza incorrere nei rigori della Legge. Per evitare eventuali procedimenti penali che potrebbero pregiudicare l'esercizio venatorio con il diniego da parte del Questore del rilascio o rinnovo del porto di fucile per uso caccia, si ritiene utile ricordare:

  • Tutte le armi che vengono acquistate presso armerie o privati, devono essere immediatamente denunciate all'Ufficio locale di Pubblica Sicurezza o, in mancanza, al Comando Stazione Carabinieri (Art. 38 t.u.l.p.s.
  • Nel caso di trasferimento di residenza. di tutte le armi in possesso, deve essere rifatta la denuncia agli organi sopra indicati, competenti nella zona.
  • L'obbligo della denuncia incombe anche per il possesso e la detenzione di parti di carni (es... le canne intercambia­bili dei fucili da caccia automatici).
  • Detto obbligo è altresì rivolto anche, a chi,, in possesso di armi regolarmente denunciate, detiene munizioni per armi comuni da sparo eccedenti la dotazione di 1.000 cartucce a pallini per fucile da caccia.

Credo sia utile ricordare che la disponibilità di un'arma a seguito di eredità è, dal nostro ordinamento, parificata alla detenzione a seguito di acquisto.

Pertanto, come per l'acquisto di un'arma il soggetto interessato deve farne immediatamente denuncia agli organi di Polizia già descritti, il tutto al fine di poter legalmente detenere l'arma acquistata o ereditata.

Nel senso, la giurisprudenza è costante, si trascrive una delle ultime massime della Cassazione: "Pur se il possesso di un'arma è stato denunciato all'autorità, in caso di morte del soggetto che ha proceduto alla sua denuncia incombe l'obbligo di ripetere uguale denuncia pure al soggetto cui, a qualsiasi titolo, perviene in disponibilità la stessa arma, dato  che la norma di citi art. 38 t.u.p.l.p.s. approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, mira ad assicurare la possibilità di controllo di tutte le armi esistenti nel territorio nazionale, da parte dell'autorità di P.S., attraverso la conoscenza di tutti coloro che le pos­seggono ed i luoghi ove vengono tenute, sicché ai fini dell'integrazione del reato di detenzione illegale di arma non hanno rilievo né titolo né le modalità in base alle quali si perviene al pos­sesso - per un tempo giuridicamente apprezzabile di un'arma, necessario essendo che, comunque, in tale evenienza, il detentore ne faccia denuncia all'autorità di P.S. od ai Carabinieri".

La denuncia del possesso di un'arma (cosa distinta dalla detenzione) è disciplinata dall'art. 35 del t.u.p.l.p.s. così come modificato dall'art. 1 del d.l. 22 novembre 1956, n. 1274, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 1956, n. 1452 e dall'art. 12, d.l. 8 giugno 1992, n..306, convertito in legge con modificazioni con legge 7 agosto 1992, n. 356 (testo coordinato in G.U. 15 settembre 1992, n. 217). Secondo detto articolo 35 per acquistare un'arma, cosa che comporta poi la denuncia della detenzione (Art. 38) è necessario disporre del porto d'armi, oppure del nullaosta del Questore.

Nell'istanza per ottenere il nulla osta devono essere indicati ì motivi dell'acquisto: nel caso di specie chi ha la disponibilità dell'arma ereditata specificherà che ne è entrato in pos­sesso per eredità indicando il normativo di chi in precedenza aveva denunciato l'arma. All'istanza deve essere allegato un certificato medico della U.S.L. o di un medico militare attestante l'assenza di malattie mentali ovvero di vizi che ne diminuiscono anche temporaneamente la capacità di intendere e di volere.

La domanda per il rilascio del nulla osta diretta al questore ed il certificato medico vanno presentati in carta libera, attraverso il locale ufficio di p.s. o comando di carabinieri. Nella do­manda dovrà essere preventivamente posto il visto ai sensi dell'art.12 della legge di P.S. da parte del Sindaco del luogo di residenza.

La detenzione delle armi presso il domicilio deve avvenire nella massima sicurezza in modo tale da impedire a chiunque di impossessarsene e di farne uso improprio.

Le armi lasciate anche temporanea­mente all'interno di autoveicoli devono essere costantemente custodite ed in caso di omissione il responsabile è penalmente perseguibile come indicato dall'art. 702 del C.P. modificato dall'art. 9 della legge 12/07/1991, n. 203.

Le fonti normative attualmente in vigore consentono la detenzione delle seguenti armi:


CATEGORIA

NUMERO ARMI DETENIBILI

RIFERIMENTO NORMATIVO

ARMI COMUNI DA SPARO

TRE

Art. 40, comma 6, legge 18 aprile 1975 n°110, confermato dall'art. 12, comma 8 del D.L. 8 giugno 1992, n° 306

ARMI DA CACCIA

SENZA LIMITE DI NUMERO

Art. 37, comma -2 legge 1 1 febbraio1992 n° 157, confermato dall'art. 9, comma 3 legge 19 dicembre 1992, n° 489.

ARMI PER USO SPORTIVO

SEI

Art. 10, comma 6, legge 18 aprile 1975 n' l 10, confermato dall'art. 9, comma 3 legge 19 dicembre 1992, n° 489.

ARMI ANTICHE, ARTISTICHE E RARE

OTTO

Art. 7 decreto Ministero dell'Interno del 14 aprile 1982


NOTE:

  1. Per superare i limiti delle armi comuni e per uso sportivo deve essere richiesta la licenza di collezione ai sensi dall'art. 10 della legge 18/4/1975, n. 110;
  2. Per superare i limiti delle armi antiche, artistiche o rare di importanza storica deve essere richiesta la licenza di collezione ai sensi dell'art. 31 del T.U.L.P.S..

                       

  Dino Scarso

 

 

 

 


 

     
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