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Ogni
anno le statistiche giudiziarie confermano che molti cittadini
vengono denunciati dalle forze di Polizia all'Autorità Giudiziaria
per reati connessi alla detenzione e porto d'armi. Tra questi
purtroppo ci sono dei cacciatori che con molta leggerezza detengono
armi in modo illegale, trattandosi alle volte di vecchi fucili
da caccia usati da padri ed altri parenti stretti verso i quali
hanno un rapporto affettivo tale da ritenerli incedibili.
L'attuale legislazione è molto severa
anche perché alcuni anni or sono appositi provvedimenti avevano
dato la possibilità di sanare varie situazioni senza incorrere
nei rigori della Legge. Per evitare eventuali procedimenti penali
che potrebbero pregiudicare l'esercizio venatorio con il diniego
da parte del Questore del rilascio o rinnovo del porto di fucile
per uso caccia, si ritiene utile ricordare:
- Tutte le
armi che vengono acquistate presso armerie o privati, devono
essere immediatamente denunciate all'Ufficio locale di Pubblica
Sicurezza o, in mancanza, al Comando Stazione Carabinieri (Art.
38 t.u.l.p.s.
- Nel caso
di trasferimento di residenza. di tutte le armi in possesso,
deve essere rifatta la denuncia agli organi sopra indicati,
competenti nella zona.
- L'obbligo
della denuncia incombe anche per il possesso e la detenzione
di parti di carni (es... le canne intercambiabili dei fucili
da caccia automatici).
- Detto
obbligo è altresì rivolto anche, a chi,, in possesso di armi
regolarmente denunciate, detiene munizioni per armi comuni da
sparo eccedenti la dotazione di 1.000 cartucce a pallini per
fucile da caccia.
Credo sia utile ricordare che la disponibilità
di un'arma a seguito di eredità è, dal nostro ordinamento, parificata
alla detenzione a seguito di acquisto.
Pertanto, come per l'acquisto di un'arma il soggetto
interessato deve farne immediatamente denuncia agli organi di
Polizia già descritti, il tutto al fine di poter legalmente detenere
l'arma acquistata o ereditata.
Nel
senso, la giurisprudenza è costante, si trascrive una delle ultime
massime della Cassazione: "Pur se il possesso di un'arma
è stato denunciato all'autorità, in caso di morte del soggetto
che ha proceduto alla sua denuncia incombe l'obbligo di ripetere
uguale denuncia pure al soggetto cui, a qualsiasi titolo, perviene
in disponibilità la stessa arma, dato che la norma di citi art.
38 t.u.p.l.p.s. approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, mira
ad assicurare la possibilità di controllo di tutte le armi esistenti
nel territorio nazionale, da parte dell'autorità di P.S., attraverso
la conoscenza di tutti coloro che le posseggono ed i luoghi ove
vengono tenute, sicché ai fini dell'integrazione del reato di
detenzione illegale di arma non hanno rilievo né titolo né le
modalità in base alle quali si perviene al possesso - per un
tempo giuridicamente apprezzabile di un'arma, necessario essendo
che, comunque, in tale evenienza, il detentore ne faccia denuncia
all'autorità di P.S. od ai Carabinieri".
La denuncia del possesso di un'arma
(cosa distinta dalla detenzione) è disciplinata dall'art. 35 del
t.u.p.l.p.s. così come modificato dall'art. 1 del d.l. 22 novembre
1956, n. 1274, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre
1956, n. 1452 e dall'art. 12, d.l. 8 giugno 1992, n..306, convertito
in legge con modificazioni con legge 7 agosto 1992, n. 356 (testo
coordinato in G.U. 15 settembre 1992, n. 217). Secondo detto articolo
35 per acquistare un'arma, cosa che comporta poi la denuncia della
detenzione (Art. 38) è necessario disporre del porto d'armi, oppure
del nullaosta del Questore.
Nell'istanza per ottenere il nulla
osta devono essere indicati ì motivi dell'acquisto: nel caso di
specie chi ha la disponibilità dell'arma ereditata specificherà
che ne è entrato in possesso per eredità indicando il normativo
di chi in precedenza aveva denunciato l'arma. All'istanza deve
essere allegato un certificato medico della U.S.L. o di un medico
militare attestante l'assenza di malattie mentali ovvero di vizi
che ne diminuiscono anche temporaneamente la capacità di intendere e di volere.
La domanda per il rilascio del nulla
osta diretta al questore ed il certificato medico vanno presentati
in carta libera, attraverso il locale ufficio di p.s. o comando
di carabinieri. Nella domanda dovrà essere preventivamente posto
il visto ai sensi dell'art.12 della legge di P.S. da parte del
Sindaco del luogo di residenza.
La detenzione delle armi presso il domicilio deve
avvenire nella massima sicurezza in modo tale da impedire a chiunque
di impossessarsene e di farne uso improprio.
Le
armi lasciate anche temporaneamente all'interno di autoveicoli
devono essere costantemente custodite ed in caso di omissione
il responsabile è penalmente perseguibile come indicato dall'art.
702 del C.P. modificato dall'art. 9 della legge 12/07/1991, n.
203.
Le fonti normative attualmente in vigore consentono
la detenzione delle seguenti armi:
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